PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento della poliomielite fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

      1. La poliomielite, in quanto malattia complessa, e i suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», sono riconosciuti quali malattie progressive e invalidanti e sono inserite tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
      2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la poliomielite e i suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio» tra le malattie progressive ed invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio»).

      1. È istituito presso il presidio ospedaliero di Malcesine (Verona) il Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», dei relativi protocolli terapeutici e dei presidi farmacologici e riabilitativi idonei.

 

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      2. Il Centro di cui al comma 1 può essere costituito anche sotto forma di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e può accettare contributi pubblici o privati da Enti ed Istituzioni, in ottemperanza alle normative vigenti.
      3. Al fine di dare risposta adeguata alle esigenze dei pazienti affetti dagli esiti tardivi ed invalidanti della poliomielite anche dal punto di vista curativo chirurgico, il Centro di cui al comma 1 deve essere dotato di tutte le unità operative necessarie alla cura chirurgica ortopedica ed alla riabilitazione ortopedica, neurologica e motoria. La dotazione delle citate unità operative deve essere concordata nell'ambito di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n.131, in ottemperanza alle esigenze del Centro di cui al comma 1.
      4. Il Centro di cui al comma 1 agisce di concerto principalmente con gli istituti universitari che effettuano ricerche sulle malattie del secondo neurone di moto e sulle cellule staminali, nonché di concerto con analoghe strutture operanti a livello europeo ed internazionale; a tal fine il Ministro della salute, con apposito provvedimento, provvede alla stipula di accordi di collaborazione con i singoli Paesi sia membri che non membri dell'Unione europea.

Art. 3.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da poliomielite e da sindrome post-polio).

      1. Il Governo individua, con apposito provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee strutture sanitarie pubbliche per la diagnosi e la cura delle patologie riconducibili al secondo neurone di moto e principalmente alla poliomielite e ai suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio», in aggiunta al Centro di cui all'articolo 2. È anche facoltà delle regioni individuare idonee strutture diagnostiche

 

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e riabilitative per i pazienti affetti dalla poliomielite e dai suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio».
      2. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione continua, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua, di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la diagnosi e i relativi protocolli terapeutici della poliomielite e dei suoi effetti tardivi denominati «sindrome post-polio».
      3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre un censimento dei soggetti che hanno contratto la poliomielite e al loro screening, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ber l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.